Corte Sportiva di Appello, Comunicato Ufficiale
CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.2 del 17 dicembre 2018
Riunione del 13 dicembre 2018
Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Fabio Gullotta
Avv. Aniello Merone (relatore)
CSA/3/2018-2109 – Reclamo del sodalizio Venafro Volley ASD, avverso la
decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale dell’Abruzzo pubblicata il
22 novembre 2018, con cui è stata disposta la revoca dell’omologa della gara
DMB 484 disputata il 4 novembre 2018 e la perdita della stessa con punteggio
più sfavorevole a danno del Venafro Volley ASD.
La CSA
– letti gli atti ed esaminati i documenti;
– udito all’udienza di discussione tenutasi il 13 dicembre 2018, l’Avv. Mario
Valente segretario del sodalizio reclamante;
PREMESSO CHE
– Venafro Volley ASD è iscritto e partecipa al campionato interregionale
Abruzzo-Molise di serie D/M – girone B;
– il 4 novembre 2018 si disputava la gara DMB 484 tra Venafro Volley ASD
e Nuova Pallavolo Campobasso — prima gara del campionato
interregionale Abruzzo-Molise di serie D maschile, girone B, stagione
sportiva 2018-2019 — che terminava con la vittoria del Venafro per 0-3,
parziali 22/25, 23/25, 23/25;
– la gara veniva omologata dal Giudice Sportivo Territoriale Abruzzo con
Comunicato Ufficiale n. 5, pubblicato l’8 novembre 2018;
– detta omologa non veniva impugnata con reclamo innanzi a codesto
Giudice d’Appello, da proporsi nel termine perentorio di cinque giorni
come previsto dall’art. 18, co. 4 R. Giur.;
– successivamente, sempre il GST Abruzzo, con provvedimento C.U. n. 7 in
data 22 novembre 2018, disponeva la revoca dell’omologa della gara DMB
484 “alla luce di nuovi riscontri dai quali si evince che la Axa Lanni
Venafro Volley non ha ottemperato allo specifico obbligo previsto dall’art.
12 norme generali S.A 2018-2019 (atleti over e under iscritti a referto)” e
sanzionava la perdita dell’incontro col punteggio più sfavorevole a danno
del Venafro Volley;
– fuori dai casi tassativamente previsti dall’art. 42 n. 2 R. Gare, nessuna
norma federale attribuisce al Giudice Sportivo il potere di revocare e/o
modificare un provvedimento di omologa già adottato e divenuto
definitivo;
– la decisione impugnata si palesa quindi chiaramente illegittima.
P.Q.M.
• Accoglie il reclamo ed annulla la decisione impugnata.
• Ordina al GST Abruzzo di omologare la gara n. 484 con il risultato
conseguito sul campo (vittoria del Venafro Volley 0-3, parziali 22/25,
23/25, 23/25) e di apportare le conseguenti modifiche alla classifica.
F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli
AFFISSO 17.12.2018
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