abbiamo appreso con il comunicato n. 6 del 15.11.18 che, dopo aver vinto sul campo 3-1 la partita contro Agnone valevole per il campionato di serie D maschile, ci è stata impartita la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole per non aver rispettato la regola dell’under (art. 12 N.G.).
Abbiamo ritenuto di non presentare il reclamo e di accettare la decisione del Giudice Sportivo Regionale, tuttavia ci sentiamo in obbligo di esternare alcune considerazioni, nell’ interesse generale.
La regola, così come scritta, si prestava alla semplice interpretazione che se l’under è il libero in campo, questo da solo assolvesse al dovere previsto dalla norma.
Deponeva per questa interpretazione il modo in cui era scritto l’art. 12 delle Norme Generali della Stagione Agonistica 2018/2019, la quale, senza alcuna specificazione, prevedeva che “L’atleta Under può essere anche il libero o il secondo libero”.
Così scritta, la norma lasciava intendere che se si schiera in campo un libero under, la regola è rispettata anche nel fisiologico momento del suo cambio. “Fisiologico”, in quanto il libero non può restare sempre in campo per regolamento e tuttavia la sua uscita e il suo ingresso non sono considerati una sostituzione.
E sulla base di questa logica interpretazione, abbiamo schierato un libero nato nel 2001, che si alternava con gli altri titolari, ritenendo di aver soddisfatto la regola.
A conferma, abbiamo visto omologarci la gara precedente contro la Nuova Pallavolo Campobasso (giocata il 4.11.18 e omologata l’8.11.18) e dunque non nutrivamo dubbi che fossimo nel giusto e con gli stessi criteri abbiamo giocato la gara contro Agnone l’11.11.18.
In data 13.11.18 il C.R. diramava un “CHIARIMENTO” in base al quale “uno dei due atleti potrà essere anche il libero, ma questo, da solo, non assolve all’obbligo, non potendo lo stesso restare sempre in campo”.
In virtù di questo chiarimento del 13.11.18 abbiamo visto ribaltarci (con il peggior punteggio) una gara disputata due giorni prima, da noi faticosamente vinta 3-1.
Tutto ciò ci appare profondamente ingiusto per diverse ragioni.
La prima: la non chiarezza della regola.
Se il C.R. si è reso conto che la norma poteva far insorgere equivoci e quindi riteneva necessario diramare un chiarimento, vuol dire che la norma non era chiara. In caso di dubbio, secondo noi e secondo la comune esperienza, dovrebbe sempre preservarsi il risultato del campo, se la partita è stata disputata.
La seconda: l’ingiusta retroattività del chiarimento.
Se il chiarimento del 13.11.18 deve considerarsi di portata precettiva non può essere retroattivo perché è ingiusto che valga per le gare già disputate. L’interpretazione (autentica) data il 13.11.18 deve necessariamente valere solo per il futuro. La gara contro Agnone, invece, è stata disputata antecedentemente al chiarimento e quindi noi che la giocavamo non potevamo tenere conto di una specificazione che sarebbe giunta solo due giorni dopo.
La terza: l’incoerenza delle omologazioni.
Abbiamo giocato allo stesso modo due partite e abbiamo visto omologarci la prima delle due, inducendoci così a credere che la nostra interpretazione della norma fosse corretta e quindi a disputare con gli stessi criteri la seconda, che invece ci è stata data persa.
La quarta: il modo gravemente penalizzante di funzionamento della regola.
Quel che a noi pare profondamente lesivo dell’interesse generale è il modo in cui funziona la regola. Non ci sembra corretto che la violazione della norma possa venire sanzionata a posteriori, ossia solo in fase di omologa e magari anche a fronte di una minima violazione (si pensi all’ipotesi estrema di una irregolarità per un solo scambio). Così facendo si arriva addirittura a ribaltare i risultati e quindi i valori espressi in campo, come è successo a noi.
Sarebbe molto più corretto che l’arbitro fosse tenuto a far rispettare la regola durante il gioco.
Nella casistica, infatti, situazioni simili sono gestite durante il gioco e non posteriormente. Basti pensare alle ipotesi:
a) di un cambio non consentito
in questo caso è l’arbitro a vietare il cambio, di certo non viene forzato il regolamento per poi arrivare al sovvertimento del risultato;
b) di un fallo di formazione
anche in questo caso è l’arbitro che fischia il fallo immediatamente, oppure, se si ravvede del fallo in un momento successivo, rimette la formazione in modo corretto e sottrae tutti i punti conseguiti con la formazione sbagliata.
Gli esempi potrebbero continuare.
Inoltre, la norma, così scritta, crea un vuoto. Ci chiediamo cosa accade se in fase di omologa ci si accorge che entrambe le formazioni hanno violato la regola dell’under. Di certo non possono perdere entrambe. Se la soluzione fosse la ripetizione della gara sarebbe un danno per tutti: per le società che devono rigiocare e per il C.R. che deve provvedere a organizzare la ripetizione dell’incontro, affrontando anche i costi per la coppia arbitrale.
In definitiva, il Venafro Volley chiede di ripensare all’art. 12 N.G. e di apportare come minimo la modifica da noi suggerita, ossia che la violazione della stessa deve essere sanzionata dall’arbitro durante la gara e che il risultato finale deve essere consolidato.
Con questa ovvia eccezione: se l’arbitro non si ravvede della violazione e la stessa viene segnalata dalla squadra avversaria e l’arbitro non modifica la sua decisione, la squadra danneggiata ha a sua disposizione l’istanza avverso il risultato di gara, nei modi e con le forme dell’art. 23 del regolamento giurisdizionale.
Chiariamo, come detto all’inizio, che il nostro suggerimento non è volto a impugnare l’omologa della gara contro Agnone (le forme sarebbero altre) ma ad evitare che la norma attuale possa portare a gravi ingiustizie, fino al sovvertimento dei valori espressi dal campo.
Con osservanza
Venafro Volley ASD
Il Presidente Carlo Nardolillo[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”1227″ tdc_css=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 category_id=”1230″ tdc_css=””][/vc_column][/vc_row]
Serie D: Osservazioni e suggerimenti sull’art. 12
da
Presidente
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martedì, 20 Novembre 2018
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Pubblicato il
2018-2019 - Avvisi e Comunicazioni, Comunicazioni
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Spett.le C.R. Abruzzo,